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Legge
28 marzo 2001, n. 149
"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.
184, recante «Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori», nonché
al titolo VIII del libro primo del codice civile"
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001
TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di
seguito denominata «legge n. 184», è
sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad
una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è
sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».
3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere
ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore
esercente la potestà genitoriale non possono
essere di ostacolo all’esercizio del diritto del
minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della
famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito
delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi,
nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari
a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e
di consentire al minore di essere educato nell’ambito
della propria famiglia. Essi promuovono altresì
iniziative di formazione dell’opinione pubblica
sull’affidamento e l’adozione e di sostegno
all’attività delle comunità di tipo
familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento
professionale degli operatori sociali nonché
incontri di formazione e preparazione per le famiglie
e le persone che intendono avere in affidamento o in
adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni
con enti o associazioni senza fini di lucro che operano
nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per
la realizzazione delle attività di cui al presente
comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere
alla crescita e all’eduzione del minore, si applicano
gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere
educato nell’ambito di una famiglia è assicurato
senza distinzione di sesso, di etnia, di età,
di lingua, di religione e nel rispetto della identità
culturale del minore e comunque non in contrasto con
i princìpi fondamentali dell’ordinamento».
TITOLO II
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2.
1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse
le seguenti parole: «Titolo I-bis. Dell’affidamento
del minore».
2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente
privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli
interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo
1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente
con figli minori, o ad una persona singola, in grado
di assicurargli il mantenimento, l’educazione,
l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli
ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini
di cui al comma 1, è consentito l’inserimento
del minore in una comunità di tipo familiare
o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico
o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo
più vicino a quello in cui stabilmente risiede
il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di
età inferiore a sei anni l’inserimento
può avvenire solo presso una comunità
di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento
può essere disposto anche senza porre in essere
gli interventi di cui all’articolo 1, commi 2
e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro
il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia
e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento
in comunità di tipo familiare caratterizzate
da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi
a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze
e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell’assistenza che devono
essere forniti dalle comunità di tipo familiare
e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto
dei medesimi».
Art. 3.
1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle
comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari
sul minore affidato, secondo le norme del capo I del
titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando
non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i
casi nei quali l’esercizio della potestà
dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni
dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti
devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli
stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la
propria attività a favore delle comunità
di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici
o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio
della potestà, le comunità di tipo familiare
e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono
al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni
a tale esercizio».
Art. 4.
1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 4. – 1. L’affidamento familiare
è disposto dal servizio sociale locale, previo
consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente
la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore
che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove
si trova il minore rende esecutivo il provvedimento
con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti
la potestà o del tutore, provvede il tribunale
per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono
essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonché i tempi e i modi dell’esercizio
dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le
modalità attraverso le quali i genitori e gli
altri componenti il nucleo familiare possono mantenere
i rapporti con il minore. Deve altresì essere
indicato il servizio sociale locale cui è attribuita
la responsabilità del programma di assistenza,
nonché la vigilanza durante l’affidamento
con l’obbligo di tenere costantemente informati
il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni,
a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi
dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma di
assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento,
deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore
si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso
ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione
semestrale sull’andamento del programma di assistenza,
sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione
delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare
di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento
che deve essere rapportabile al complesso di interventi
volti al recupero della famiglia d’origine. Tale
periodo non può superare la durata di ventiquattro
mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni,
qualora la sospensione dell’affidamento rechi
pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorità che lo ha disposto, valutato
l’interesse del minore, quando sia venuta meno
la situazione di difficoltà temporanea della
famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero
nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio
al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata
previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al
comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato
ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche
il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, richiede,
se necessario, al competente tribunale per i minorenni
l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse
del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti
presso una comunità di tipo familiare o un istituto
di assistenza pubblico o privato».
Art. 5.
1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere
presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento
e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle
indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata
pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice
civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni
stabilite dall’autorità affidante. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario
esercita i poteri connessi con la potestà parentale
in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione
scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario
deve essere sentito nei procedimenti civili in materia
di potestà, di affidamento e di adottabilità
relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie
competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo
le necessità del caso, svolge opera di sostegno
educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia
di provenienza ed il rientro nella stessa del minore
secondo le modalità più idonee, avvalendosi
anche delle competenze professionali delle altre strutture
del territorio e dell’opera delle associazioni
familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una
comunità di tipo familiare o che si trovino presso
un istituto di assistenza pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con
misure di sostegno e di aiuto economico in favore della
famiglia affidataria».
TITOLO III
DELL’ADOZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 6. – 1. L’adozione è
consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre
anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere
avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale
neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci
di educare, istruire e mantenere i minori che intendano
adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare
di almeno diciotto e di non più di quarantacinque
anni l’età dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto
di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche
quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile
e continuativo prima del matrimonio per un periodo di
tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni
accerti la continuità e la stabilità della
convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del
caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati,
qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla
mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando il
limite massimo di età degli adottanti sia superato
da uno solo di essi in misura non superiore a dieci
anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali
o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore,
ovvero quando l’adozione riguardi un fratello
o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni
anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale
ai fini dell’adozione l’avere già
adottato un fratello dell’adottando o il fare
richiesta di adottare più fratelli, ovvero la
disponibilità dichiarata all’adozione di
minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore
a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le
regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure
di carattere economico, eventualmente anche mediante
misure di sostegno alla formazione e all’inserimento
sociale, fino all’età di diciotto anni
degli adottati».
Art. 7.
1. L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 7. – 1. L’adozione è
consentita a favore dei minori dichiarati in stato di
adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici,
non può essere adottato se non presta personalmente
il proprio consenso, che deve essere manifestato anche
quando il minore compia l’età predetta
nel corso del procedimento. Il consenso dato può
comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva
dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici
deve essere personalmente sentito; se ha un’età
inferiore, deve essere sentito, in considerazione della
sua capacità di discernimento».
Capo II
DELLA DICHIARAZIONE
DI ADOTTABILITÀ
Art. 8.
1. L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 8. – 1. Sono dichiarati in stato di
adottabilità dal tribunale per i minorenni del
distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia
accertata la situazione di abbandono perché privi
di assistenza morale e materiale da parte dei genitori
o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la
mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza
maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano
le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori
si trovino presso istituti di assistenza pubblici o
privati o comunità di tipo familiare ovvero siano
in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti
di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte
dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto
ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi
fin dall’inizio con l’assistenza legale
del minore e dei genitori o degli altri parenti, di
cui al comma 2 dell’articolo 10».
Art. 9.
1. L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà
di segnalare all’autorità pubblica situazioni
di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali,
gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti
un servizio di pubblica necessità debbono riferire
al più presto al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui
il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza
in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e
le comunità di tipo familiare devono trasmettere
semestralmente al procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede
l’elenco di tutti i minori collocati presso di
loro con l’indicazione specifica, per ciascuno
di essi, della località di residenza dei genitori,
dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche
del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie
informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare
l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati
o collocati presso le comunità di tipo familiare
o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso
una famiglia affidataria, che risultano in situazioni
di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo
tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi,
effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza
pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può
procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado,
accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore,
qualora l’accoglienza si protragga per un periodo
superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo,
darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni. L’omissione della
segnalazione può comportare l’inidoneità
ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità
all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione
deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente
a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio
minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione
della segnalazione può comportare la decadenza
dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo
330 del codice civile e l’apertura della procedura
di adottabilità».
Art. 10.
1. L’articolo 10 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Il presidente del tribunale
per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto
il ricorso di cui all’articolo 9, comma 2, provvede
all’immediata apertura di un procedimento relativo
allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente,
all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali
o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi
accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto
del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e
vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del procedimento,
sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti
entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi
con il minore. Con lo stesso atto il presidente del
tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore
e li informa della nomina di un difensore di ufficio
per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti,
assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti
gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare
istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre
copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione
del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento
e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno
provvedimento provvisorio nell’interesse del minore,
ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia
o una comunità di tipo familiare, la sospensione
della potestà dei genitori sul minore, la sospensione
dell’esercizio delle funzioni del tutore e la
nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti
di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente
del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui
delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare,
modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti
ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera
di consiglio con l’intervento del pubblico ministero,
sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria
informazione. Deve inoltre essere sentito il minore
che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere
comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si
applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti
del codice civile».
Art. 11.
1. All’articolo 11, primo comma, della legge
n. 184, dopo le parole: «parenti entro il quarto
grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano
rapporti significativi con il minore».
Art. 12.
1. All’articolo 12, quinto comma, della legge
n. 184, le parole «ai sensi del secondo comma
dell’articolo 10» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi del comma 3 dell’articolo
10».
Art. 13.
1. L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 14. – 1. Il tribunale per i minorenni
può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità,
la sospensione del procedimento, quando da particolari
circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta
che la sospensione può riuscire utile nell’interesse
del minore. In tal caso la sospensione è disposta
con ordinanza motivata per un periodo non superiore
a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali
locali competenti perché adottino le iniziative
opportune».
Art. 14.
1. L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 15. – 1. A conclusione delle indagini
e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti,
ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo
8, lo stato di adottabilità del minore è
dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli
articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato
motivo;
b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera
a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza
morale e materiale e la non disponibilità ad
ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo
12 sono rimaste inadempiute per responsabilità
dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità
del minore è disposta dal tribunale per i minorenni
in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico
ministero, nonché il rappresentante dell’istituto
di assistenza pubblico o privato o della comunità
di tipo familiare presso cui il minore è collocato
o la persona cui egli è affidato. Devono essere,
parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore
di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico
ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo
comma dell’articolo 12, al tutore, nonché
al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso
agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione
nelle forme e nei termini di cui all’articolo
17».
Art. 15.
1. L’articolo 16 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. Il tribunale per i minorenni,
esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli
e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per
la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara
che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico
ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo
comma dell’articolo 12, nonché al tutore
e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per
i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse
del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile».
Art. 16.
1. L’articolo 17 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico
ministero e le altre parti possono proporre impugnazione
avanti la Corte d’appello, sezione per i minorenni,
entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite
le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni
altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in
camera di consiglio e provvede al deposito della stessa
in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia.
La sentenza è notificata d’ufficio al pubblico
ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è
ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni
dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3,
4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice
di procedura civile. Si applica altresì il secondo
comma dello stesso articolo.
3. L’udienza di discussione dell’appello
e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni
dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».
Art. 17.
1. L’articolo 18 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 18. – 1. La sentenza definitiva che
dichiara lo stato di adottabilità è trascritta,
a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni,
su apposito registro conservato presso la cancelleria
del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata
entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione
che la sentenza di adottabilità è divenuta
definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell’impugnazione deve inviare immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del tribunale
per i minorenni».
Art. 18.
1. L’articolo 21 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 21. – 1. Lo stato di adottabilità
cessa altresì per revoca, nell’interesse
del minore, in quanto siano venute meno le condizioni
di cui all’articolo 8, comma 1, successivamente
alla sentenza di cui al comma 2 dell’articolo
15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per
i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico
ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo,
lo stato di adottabilità non può essere
revocato».
Capo III
DELL’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 19.
1. L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 22. – 1. Coloro che intendono adottare
devono presentare domanda al tribunale per i minorenni,
specificando l’eventuale disponibilità
ad adottare più fratelli ovvero minori che si
trovino nelle condizioni indicate dall’articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate. È ammissibile
la presentazione di più domande anche successive
a più tribunali per i minorenni, purchè
in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali
precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è
presentata possono richiedere copia degli atti di parte
ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri
tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati
d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla
presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono
essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del
procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente
i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione
delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo
ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli
o associati, nonché avvalendosi delle competenti
professionalità delle aziende sanitarie locali
ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle
domande dirette all’adozione di minori di età
superiore a cinque anni o con handicap accertato ai
sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate
e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in
particolare la capacità di educare il minore,
la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente
familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi
ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento
motivato, il termine entro il quale devono concludersi
le indagini può essere prorogato una sola volta
e per non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini
effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato
domanda quella maggiormente in grado di corrispondere
alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio,
sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti
ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento,
omessa ogni altra formalità di procedura, dispone,
senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone
le modalità con ordinanza. Il minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all’affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare
i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore,
emersi dalle indagini. Non può essere disposto
l’affidamento di uno solo di più fratelli,
tutti in stato di adottabilità, salvo che non
sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è
comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed
al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo
è immediatamente, e comunque non oltre dieci
giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della
trascrizione di cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche
del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e
consultoriali. In caso di accertate difficoltà,
convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore,
alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine
di valutare le cause all’origine delle difficoltà.
Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico
e sociale».
Art. 20.
1. L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito
dal seguente:
«Art. 23. – 1. L’affidamento preadottivo
è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio
o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di
coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo
22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà
di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento
relativo alla revoca è adottato dal tribunale
per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto
motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico
ministero ed al presentatore dell’istanza di revoca,
il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche
il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, gli affidatari,
il tutore e coloro che abbiano svolto attività
di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero,
al presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari
ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento
preadottivo è annotato a cura del cancelliere
entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui
all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta
gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del
minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Capo IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art. 21.
1. L’articolo 25 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni
che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso
un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti,
il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore
di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, il pubblico ministero,
il tutore e coloro che abbiano svolto attività
di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte
le condizioni previste dal presente capo e, senza altra
formalità di procedura, provvede sull’adozione
con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare
luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore
che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all’adozione nei confronti della
coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da
coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati,
questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono
essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui
al comma 1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio
o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse
del minore, può essere ugualmente disposta ad
istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi,
con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della
morte.
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene
separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione
può essere disposta nei confronti di uno solo
o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore,
qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è
comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti
ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore
ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano
gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 22.
1. L’articolo 26 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara
se fare luogo o non fare luogo all’adozione, entro
trenta giorni dalla notifica, può essere proposta
impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della
Corte d’appello da parte del pubblico ministero,
dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d’appello,
sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto
opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è
notificata d’ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è
ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo
per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell’articolo
360 del codice di procedura civile.
3. L’udienza di discussione dell’appello
e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro
sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta
definitiva, è immediatamente trascritta nel registro
di cui all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale
dello stato civile che la annota a margine dell’atto
di nascita dell’adottato. A questo effetto, il
cancelliere del giudice dell’impugnazione deve
immediatamente dare comunicazione della definitività
della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal
momento della definitività della sentenza».
Art. 23.
1. All’articolo 27, secondo comma, della legge
n. 184, le parole «ai sensi dell’articolo
25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti
«ai sensi dell’articolo 25, comma 5».
Art. 24.
1. L’articolo 28 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 28. – 1. Il minore adottato è
informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi
vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono
più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato
deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo
cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento
alla paternità e alla maternità del minore
e dell’annotazione di cui all’articolo 26,
comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale
di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato,
autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi
di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti
o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto
di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità
giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione
qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di
stato civile, per verificare se sussistano impedimenti
matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l’identità
dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori
adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori,
su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo
se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale
accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata
da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le
informazioni possono essere fornite anche al responsabile
di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario,
ove ricorrano i presupposti della necessità e
della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute
del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’età di
venticinque anni, può accedere a informazioni
che riguardano la sua origine e l’identità
dei propri genitori biologici. Può farlo anche
raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi
e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.
L’istanza deve essere presentata al tribunale
per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione
delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto;
assume tutte le informazioni di carattere sociale e
psicologico, al fine di valutare che l’accesso
alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento
all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita
l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza
con decreto l’accesso alle notizie richieste.
7. L’accesso alle informazioni non è consentito
se l’adottato non sia stato riconosciuto alla
nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo
dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler
essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione
a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti,
l’autorizzazione non è richiesta per l’adottato
maggiore di età quando i genitori adottivi sono
deceduti o divenuti irreperibili».
TITOLO IV
DELL’ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI
Capo I
DELL’ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art. 25.
1. L’articolo 44 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati
anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma
1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela
fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile
e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di
madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio
anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate
dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilità
di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1,
è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma
1 l’adozione è consentita, oltre che ai
coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante
è persona coniugata e non separata, l’adozione
può essere tuttavia disposta solo a seguito di
richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1
l’età dell’adottante deve superare
di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende
adottare».
Art. 26.
1. L’articolo 45 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 45. – 1. Nel procedimento di adozione
nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede
il consenso dell’adottante e dell’adottando
che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici
deve essere personalmente sentito; se ha una età
inferiore, deve essere sentito, in considerazione della
sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto
gli anni quattordici, l’adozione deve essere disposta
dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel
caso previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera
c), deve essere sentito il legale rappresentante dell’adottando
in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo
o non può prestare il proprio consenso ai sensi
del presente articolo a causa delle sue condizioni di
minorazione».
Art. 27.
1. L’articolo 47 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 47. – 1. L’adozione produce
i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia.
Finché la sentenza non è emanata, tanto
l’adottante quanto l’adottando possono revocare
il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del
consenso e prima della emanazione della sentenza, si
può procedere, su istanza dell’altro coniuge,
al compimento degli atti necessari per l’adozione.
3. Se l’adozione è ammessa, essa produce
i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante».
Art. 28.
1. L’articolo 49 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 49. – 1. L’adottante deve fare
l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo
al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della
comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella
sezione III del capo I del titolo X del libro primo
del codice civile.
2. L’adottante che omette di fare l’inventario
nel termine stabilito o fa un inventario infedele può
essere privato dell’amministrazione dei beni dal
giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento
dei danni».
Capo II
DELLE FORME DELL’ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
Art. 29.
1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo
57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:
«a) l’idoneità affettiva e la capacità
di educare e istruire il minore, la situazione personale
ed economica, la salute, l’ambiente familiare
degli adottanti;».
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL
LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art. 30.
1. L’articolo 313 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) –
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero e omessa ogni altra formalità di procedura,
provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far
luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando,
entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre
impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
Art. 31.
1. L’articolo 314 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 314. - (Pubblicità) – La sentenza
definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta
a cura del cancelliere del tribunale competente, entro
il decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni
dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione,
su apposito registro e comunicata all’ufficiale
di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto
di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì
trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione,
passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre
ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia
l’adozione o della sentenza di revoca nei modi
che ritiene opportuni».
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
Art. 32.
1. All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184,
le parole: «può essere sentito ove sia
opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve
essere sentito».
2. All’articolo 52, secondo comma, della legge
n. 184, le parole: «e, se opportuno, anche di
età inferiore» sono sostituite dalle seguenti:
«e anche di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento».
3. All’articolo 79, terzo comma, della legge n.
184, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite
dalle seguenti: «, in considerazione della loro
capacità di discernimento,».
Art. 33.
1. All’articolo 43, primo comma, della legge
n. 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e
ottavo comma dell’articolo 9» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo
9».
Art. 34.
1. L’articolo 70 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli
incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire
alla procura della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione
di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione
del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell’articolo
328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di
pubblica necessità sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000
a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici
o privati che omettono di trasmettere semestralmente
alla procura della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati
o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte
circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno
o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».
Art. 35.
1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge
n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque, in violazione delle norme di legge
in materia di adozione, affida a terzi con carattere
definitivo un minore, ovvero lo avvia all’estero
perché sia definitivamente affidato, è
punito con la reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge
n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di
realizzare l’affidamento di cui al primo comma
è punito con la reclusione fino ad un anno o
con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»
Art. 36.
1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge
n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del
proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare
un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione
o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di
figlio legittimo per adozione è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000
a lire 2.000.000».
Art. 37.
1. All’articolo 330, secondo comma, del codice
civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero l’allontanamento del genitore o
convivente che maltratta o abusa del minore».
2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
l’allontanamento del genitore o convivente che
maltratta o abusa del minore».
3. All’articolo 336 del codice civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti,
i genitori e il minore sono assistiti da un difensore,
anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».
Art. 38.
1. L’articolo 80 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Art. 80. – 1. Il giudice, se del caso ed
anche in relazione alla durata dell’affidamento,
può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni
previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente
in favore dell’affidatario.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo
6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge
8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari
di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici
in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal
lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri,
previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità
di sostegno alle famiglie, persone e comunità
di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè
tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità
e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente
dalle condizioni economiche».
Art. 39.
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza triennale,
il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nell’ambito delle rispettive
competenze, trasmettono al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge, al fine
di verificarne la funzionalità in relazione alle
finalità perseguite e la rispondenza all’interesse
del minore, in particolare per quanto attiene all’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi
3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall’articolo 6 della presente legge.
Art. 40.
1. Per le finalità perseguite dalla presente
legge è istituita, entro e non oltre centottanta
giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche
con l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni,
presso il Ministero della giustizia, una banca dati
relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché
ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e
internazionale, con indicazione di ogni informazione
atta a garantire il miglior esito del procedimento.
I dati riguardano anche le persone singole disponibili
all’adozione in relazione ai casi di cui all’articolo
44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall’articolo 25 della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso
una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i
minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con
cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono
disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione
della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione
dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza
dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
Art. 41.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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