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PONTIFICIO
CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA
CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA
22 ottobre 1983 (1)
PRESENTAZIONE
La «Carta dei diritti della famiglia» ha
le sue origini nella richiesta formulata dal sinodo
dei vescovi tenuto a Roma nel 1980 sul tema «I
compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi»
(cf. «Propositio», n. 42). Sua santità,
papa Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica
Familiaris consortio (n. 46), accolse la richiesta del
sinodo e impegnò la Santa Sede a preparare una
Carta dei diritti della famiglia da presentare agli
ambienti ed autorità interessati.
È importante capire correttamente la natura e
lo stile della Carta come ora viene presentata.
Il documento non è un'esposizione di teologia
dogmatica o morale sul matrimonio e la famiglia, sebbene
esso rifletta il pensiero della Chiesa in materia. Né
è un codice di condotta per persone o istituzioni
interessate al problema. La Carta differisce anche da
una semplice dichiarazione di princìpi teoretici
riguardanti la famiglia. Essa mira, piuttosto, a presentare
a tutti i nostri contemporanei, siano essi cristiani
o no, una formulazione - la più completa e ordinata
possibile - dei fondamentali diritti inerenti a quella
società naturale e universale che è la
famiglia.
I diritti enunciati nella Carta sono espressi nella
coscienza dell'essere umano e nei valori comuni a tutta
l'umanità. La visione cristiana è presente
in questa Carta come luce della divina rivelazione che
illumina la naturale realtà della famiglia. Questi
diritti sorgono, in ultima analisi, da quella legge
che è inscritta dal Creatore nel cuore di ogni
essere umano. La società è chiamata a
difendere questi diritti dalle violazioni e a rispettarli
e promuoverli nell'interezza del loro contenuto.
I diritti proposti devono essere compresi secondo il
carattere specifico di una «Carta». In alcuni
casi essi enunciano vere e proprie norme giuridicamente
vincolanti; in altri casi, esprimono postulati e princìpi
fondamentali per una legislazione da attuare e per lo
sviluppo della politica familiare. In tutti i casi essi
sono un appello profetico in favore dell'istituzione
familiare, la quale deve essere rispettata e difesa
da tutte le usurpazioni.
Del resto quasi tutti questi diritti si possono già
trovare in altri documenti sia della Chiesa che della
comunità internazionale. La presente Carta si
prefigge di elaborarli ulteriormente, di precisarli
con maggior chiarezza e di raccoglierli in una presentazione
organica, ordinata e sistematica. Annesse al testo (2)
vi sono le indicazioni delle «fonti e riferimenti»,
da cui alcune delle formulazioni sono state estratte.
La Carta dei diritti della famiglia è ora presentata
dalla Santa Sede, organo centrale e supremo del governo
della Chiesa cattolica. Il documento è arricchito
da abbondanti osservazioni e suggerimenti ricevuti in
risposta ad un'ampia consultazione delle conferenze
episcopali di tutta la Chiesa come anche di esperti
in materia, rappresentanti varie culture. La Carta è
indirizzata principalmente ai governi. Nel riaffermare,
per il bene della società, la comune consapevolezza
dei diritti essenziali della famiglia, la Carta offre
a tutti quelli che condividono la responsabilità
per il bene comune un modello e un punto di riferimento
per la elaborazione di una legislazione e di una politica
della famiglia, e una guida per i programmi di azione.
Nel contempo la Santa Sede propone fiduciosamente questo
documento all'attenzione delle organizzazioni internazionali
intergovernative che, in ragione della loro competenza
e cura per la difesa e la promozione dei diritti umani,
non possono ignorare o permettere violazioni dei diritti
fondamentali della famiglia.
La Carta è naturalmente anche diretta alle famiglie
stesse: essa mira a rafforzare in esse la consapevolezza
del ruolo insostituibile e della posizione della famiglia;
si augura di ispirare le famiglie ad unirsi nella difesa
e nella promozione dei loro diritti; incoraggia le famiglie
a compiere i loro doveri in modo che il ruolo della
famiglia possa diventare sempre più chiaramente
apprezzato e riconosciuto nel mondo d'oggi.
La Carta è diretta, infine, a tutti gli uomini
e donne affinché si impegnino a fare tutto il
possibile per assicurare che i diritti della famiglia
siano protetti e che l'istituzione della famiglia sia
rafforzata per il bene dell'intero genere umano, oggi
e nel futuro.
La Santa Sede nel presentare questa Carta, auspicata
dai rappresentanti dell'episcopato di tutto il mondo,
rivolge un particolare appello a tutti i membri e le
istituzioni della Chiesa perché diano chiara
testimonianza delle convinzioni cristiane circa l'insostituibile
missione della famiglia, e procurino che famiglie e
genitori ricevano il necessario sostegno ed incoraggiamento
per adempiere il compito loro affidato da Dio.
CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA
Preambolo
Considerando che:
A) i diritti della persona, anche se espressi come diritti
dell'individuo, hanno una fondamentale dimensione sociale,
che trova nella famiglia la sua nativa e vitale espressione;(3)
B) la famiglia è fondata sul matrimonio, unione
intima di vita nella complementarità tra un uomo
e una donna, che si costituisce con il legame indissolubile
del matrimonio liberamente contratto e pubblicamente
espresso, ed è aperta alla trasmissione della
vita;(4)
C) il matrimonio è l'istituzione naturale alla
quale è affidata in maniera esclusiva la missione
di trasmettere la vita.(5)
D) la famiglia, società naturale, esiste anteriormente
allo stato e a qualsiasi altra comunità e possiede
diritti propri, che sono inalienabili;(6)
E) la famiglia costituisce, più ancora di un
mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità
di amore e di solidarietà che è in modo
unico adatta ad insegnare e a trasmettere valori culturali,
etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per
lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della
società;(7)
F) la famiglia è il luogo dove diverse generazioni
si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere
nella sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli
individui con le altre istanze della vita sociale;(8)
G) la famiglia e la società, che sono mutuamente
legate da vincoli vitali ed organici, hanno una funzione
complementare nella difesa e nel progresso del bene
dell'umanità e di ogni persona;(9)
H) l'esperienza di diverse culture attraverso la storia
ha mostrato come sia necessario per la società
riconoscere e difendere l'istituzione familiare;
I) la società, e in particolar modo lo Stato
e le organizzazioni internazionali, devono proteggere
la famiglia con misure di carattere politico, economico,
sociale e giuridico, miranti a consolidare l'unità
e la stabilità della famiglia in modo che essa
possa esercitare la sua specifica funzione;(10)
J) i diritti, le fondamentali necessità, il benessere
e i valori della famiglia, anche se vengono progressivamente
salvaguardati in alcuni casi, sono spesso ignorati e
non raramente minati da leggi, istituzioni e programmi
socio-economici;(11)
K) molte famiglie sono costrette a vivere in situazioni
di povertà che impediscono loro di svolgere il
proprio ruoli con dignità;(12)
L) la Chiesa cattolica, consapevole che il bene della
persona, della società e della Chiesa stessa
passa attraverso la vita della famiglia, ha ritenuto
parte della sua missione proclamare a tutti il disegno
di Dio inscritto nella natura umana circa il matrimonio
e la famiglia, promuovere queste due istituzioni e difenderle
contro quanti le attaccano;(13)
M) il sinodo dei vescovi, celebrato nel 1980, raccomandò
esplicitamente che fosse redatta e fatta giungere a
tutti gli interessati una Carta dei diritti della famiglia;(14)
la Santa Sede, dopo aver consultato le conferenze episcopali,
presenta ora questa Carta dei diritti della famiglia
e fa appello a tutti gli Stati, alle organizzazioni
internazionali e a tutte le istituzioni e persone interessate,
perché rispettino questi diritti ed assicurino
il loro effettivo riconoscimento e la loro osservanza.
Articolo 1
Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio
stato 1495 di vita, e perciò a sposarsi e formare
una famiglia oppure a restare celibe o nubile.(15)
a) Ogni uomo e ogni donna, che ha raggiunto l'età
del matrimonio e ne ha la necessaria capacità,
ha il diritto di sposare di formare una famiglia senza
alcuna discriminazione; restrizioni legali all'esercizio
di questo diritto, sia di carattere permanente che temporaneo,
possono essere introdotte solamente quando sono richieste
da gravi ed oggettive esigenze dello stesso istituto
matrimoniale e della sua rilevanza sociale e pubblica;
e devono, in ogni caso, rispettare la dignità
e i diritti fondamentali della persona.(16)
b) Coloro che desiderano sposarsi e formare una famiglia
hanno il diritto di attendersi dalla società
quelle condizioni morali, educative, sociali ed economiche
che li mettano in grado di esercitare il loro diritto
a sposarsi in piena maturità e responsabilità.(17)
c) Il valore istituzionale del matrimonio deve essere
sostenuto dalle pubbliche autorità: la situazione
delle coppie non sposate non deve essere messa sullo
stesso piano del matrimonio debitamente contratto.(18)
Articolo 2
Il matrimonio non può essere contratto se non
mediante libero e pieno consenso degli sposi debitamente
espresso.(19)
a) Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo tradizionale
delle famiglie, in certe culture, nel guidare la decisione
dei loro figli ogni pressione che impedisca la scelta
di una determinata persona come coniuge deve essere
evitata.(20)
b) I futuri sposi hanno il diritto alla loro libertà
religiosa. Perciò imporre come previa condizione
per il matrimonio il diniego della fede o una professione
di fede che sia contraria alla propria coscienza, costituisce
una violazione di questo diritto.(21)
c) Gli sposi, nella naturale complementarità
che esiste tra uomo e donna, godono della stessa dignità
e di eguali diritti a riguardo del matrimonio. (22)
Articolo 3
Gli sposi hanno l'inalienabile diritto di costituire
una famiglia e di decidere circa l'intervallo fra le
nascite e il numero dei Egli da procreare, tenendo pienamente
in considerazione i loro doveri verso se stessi, verso
i figli già nati, la famiglia e la società,
in una giusta gerarchia di valori e in conformità
all'ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla
contraccezione, alla sterilizzazione e all'aborto.(23)
a) Le attività delle pubbliche autorità
e delle organizzazioni private, che tentano in qualsiasi
modo di limitare la libertà delle coppie nel
decidere dei loro figli, costituiscono una grave offesa
contro la dignità umana e contro la giustizia.(24)
b) Nelle relazioni internazionali, l'aiuto economico
per lo sviluppo dei popoli non deve essere condizionato
dall'accettazione di programmi di contraccezione, sterilizzazione
o aborto.(25)
c) La famiglia ha diritto all'assistenza da parte della
società per quanto concerne i suoi compiti circa
la procreazione e l'educazione dei figli. Le coppie
sposate, aventi una famiglia numerosa, hanno diritto
a un adeguato aiuto e non devono essere sottoposte a
discriminazione.(26)
Articolo 4
La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo
assoluto dal momento del concepimento.(27)
a) L'aborto è una diretta violazione del diritto
fondamentale alla vita dell'essere umano.(28)
b) Il rispetto per la dignità dell'essere umano
esclude ogni manipolazione sperimentale o sfruttamento
dell'embrione umano.(29)
c) Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della
persona umana, i quali non mirino a correggere le anomalie,
costituiscono una violazione del diritto all'integrità
fisica e contrastano il bene della famiglia.
d) I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto
ad una speciale protezione e assistenza, come l'hanno
pure le madri sia durante la gravidanza sia, per un
ragionevole periodo dopo il parto.(30)
e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori
di esso, godono dello stesso diritto alla protezione
sociale, in vista del loro integrale sviluppo personale.(31)
f) Gli orfani o i fanciulli privi dell'assistenza dei
loro genitori o tutori devono ricevere particolare protezione
da parte della società. Lo Stato, per quanto
riguarda l'affidamento o l'adozione, deve provvedere
una legislazione che faciliti le famiglie capaci di
accogliere nelle loro case bambini che hanno bisogno
di una assistenza permanente o temporanea e che, in
pari tempo, rispetti i diritti naturali dei genitori.(32)
g) I bambini che sono handicappati hanno diritto di
trovare nella casa e nella scuola un ambiente adatto
al loro sviluppo umano.(33)
Articolo 5
Avendo dato la vita ai loro figli, i genitori hanno
l'originario, primario ed inalienabile diritto di educarli;
essi devono perciò essere riconosciuti come i
primi e principali educatori dei loro figli.(34)
a) I genitori hanno il diritto di educare i loro figli
in conformità con le loro convinzioni morali
e religiose, tenendo conto delle tradizioni culturali
della famiglia che favoriscano il bene e la dignità
del bambino; essi devono inoltre ricevere dalla società
l'aiuto e l'assistenza necessari per svolgere convenientemente
il loro ruolo educativo.(35)
b) I genitori hanno il diritto di scegliere liberamente
scuole o altri mezzi necessari per educare i loro figli
in conformità con le loro convinzioni. Le pubbliche
autorità devono far sì che pubblici sussidi
siano stanziati in maniera che i genitori siano veramente
liberi nell'esercitare questo diritto, senza andare
incontro ad oneri ingiusti. Non si devono costringere
i genitori a sostenere, direttamente o indirettamente,
spese supplementari, che impediscano o limitino ingiustamente
l'esercizio di questa libertà.(36)
c) I genitori hanno il diritto di ottenere che i loro
figli non siano costretti a frequentare le scuole che
non sono in armonia con le loro proprie convinzioni
morali e religiose. In particolare l'educazione sessuale
- che è un diritto fondamentale dei genitori
- deve essere compiuta sotto la loro attenta guida sia
in casa sia nei centri educativi scelti e controllati
da loro.(37)
d) I diritti dei genitori sono violati ogni qualvolta
venga imposto dallo Stato un sistema obbligatorio di
educazione, da cui sia esclusa ogni formazione religiosa.(38)
e) Il diritto primario dei genitori ad educare i propri
figli deve essere sostenuto in tutte le forme di collaborazione
tra genitori, insegnanti ed autorità scolastiche,
e particolarmente nelle forme di partecipazione intese
a dare voce ai cittadini nel funzionamento delle scuole
e nella formulazione ed applicazione delle politiche
educative.(39)
f) La famiglia ha il diritto di esigere che i mezzi
di comunicazione sociale siano strumenti positivi per
la costruzione di una società, che rafforzi i
valori fondamentali della famiglia. Nel contempo la
famiglia ha il diritto di essere adeguatamente protetta,
specialmente per quanto riguarda i suoi membri più
giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass
media.(40)
Articolo 6
La famiglia ha il diritto di esistere e di progredire
come famiglia.(41)
a) Le pubbliche autorità devono rispettare e
promuovere la dignità, la legittima indipendenza,
l'intimità, l'integrità e la stabilità
di ogni famiglia.(42)
b) Il divorzio intacca la stessa istituzione del matrimonio
e della famiglia.(43)
c) Il sistema della famiglia allargata, dove esiste,
deve essere stimato ed aiutato a compiere sempre meglio
il suo tradizionale ruolo di solidarietà e di
mutua assistenza, pur nel rispetto, in pari tempo, dei
diritti della famiglia nucleare e della dignità
personale di ogni membro.
Articolo 7
Ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la
propria vita religiosa domestica sotto la guida dei
genitori, così come ha il diritto di professare
pubblicamente e di diffondere la fede, di prendere parte
al culto pubblico e a scegliere liberamente programmi
di istruzione religiosa senza patire discriminazione.(44)
Articolo 8
La famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione
sociale e politica nella costruzione della società.(45)
a) Le famiglie hanno il diritto di formare associazioni
con altre famiglie ed istituzioni, per svolgere il ruolo
della famiglia m modo conveniente ed effettivo, come
pure per proteggere i diritti, promuovere il bene, e
rappresentare gli interessi della famiglia.(46)
b) Sul piano economico, sociale, giuridico e culturale,
deve essere riconosciuto il legittimo ruolo delle famiglie
e delle associazioni familiari nella elaborazione e
nell'attuazione dei programmi che interessano la vita
della famiglia.(47)
Articolo 9
Le famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento
su una adeguata politica familiare da parte delle pubbliche
autorità nell'ambito giuridico, economico, sociale
e fiscale, senza discriminazione di sorta.(48)
a) Le famiglie hanno il diritto a condizioni economiche
che assicurino loro un livello di vita adeguato alla
loro dignità e pieno sviluppo. Non devono essere
impedite dall'acquistare e conservare proprietà
private che possano favorire una stabile vita familiare;
le leggi concernenti l'eredità o la trasmissione
della proprietà devono rispettare i bisogni e
i diritti dei membri della famiglia.(49)
b) Le famiglie hanno diritto a misure nell'ambito sociale
che tengano conto dei loro bisogni, specialmente nel
caso di morte prematura di uno o di entrambi i genitori,
di abbandono di uno dei coniugi, di incidente, di malattia
o di invalidità, nel caso di disoccupazione,
e ogni qual volta la famiglia abbia da sostenere oneri
straordinari a favore dei suoi membri per ragioni di
anzianità, di handicaps fisici o mentali o dell'educazione
dei figli.(50)
c) Gli anziani hanno il diritto di trovare all'interno
della propria famiglia o, quando ciò non sia
possibile, in adeguate istituzioni, un ambiente che
permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità,
esplicando quelle attività che sono compatibili
con la loro età e li mettano in grado di partecipare
alla vita sociale.(51)
d) I diritti e la necessità della famiglia, e
specialmente il valore della sua unità, devono
essere presi in considerazione nella politica e nella
legislazione penale, di modo che il detenuto rimanga
in contatto con la propria famiglia e questa sia adeguatamente
sostenuta durante il periodo di detenzione.
Articolo 10
Le famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico
in cui l'organizzazione del lavoro permetta ai membri
di vivere insieme, e non ostacoli l'unità, il
benessere, la salute e la stabilità della famiglia,
offrendo anche la possibilità di sana ricreazione.(52)
a) La remunerazione del lavoro deve essere sufficiente
per fondare e mantenere una famiglia con dignità,
sia mediante un conveniente salario, chiamato «salario
familiare», sia mediante altre misure sociali,
quali gli assegni familiari o la remunerazione del lavoro
casalingo di uno dei genitori; dovrebbe essere tale
da non obbligare le madri a lavorare fuori casa con
detrimento della vita familiare e specialmente dell'educazione
dei figli.(53)
b) Il lavoro in casa della madre deve essere riconosciuto
e rispettato per il suo valore nei confronti della famiglia
e della società.(54)
Articolo 11
La famiglia ha il diritto a una decente abitazione,
adatta per la vita della famiglia e proporzionata al
numero dei membri, in un ambiente che provveda i servizi
di base per la vita della famiglia e della comunità.(55)
Articolo 12
Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima
protezione di quella concessa alle altre famiglie.(56)
a) Le famiglie degli immigrati hanno diritto al rispetto
per la propria cultura e a ricevere sostegno ed assistenza
per la loro integrazione nella comunità alla
quale recano il proprio contributo.
b) I lavoratori emigranti hanno diritto di vedere la
propria famiglia unita il più presto possibile.
c) I rifugiati hanno diritto all'assistenza da parte
delle autorità pubbliche e delle organizzazioni
internazionali onde facilitare la riunione delle loro
famiglie.
NOTE
(1) Santa Sede, Carta dei diritti della famiglia, presentata
dalla Santa Sede a tutte le persone, istituzioni e e
autorità interessate alla missione della famiglia
nel mondo di oggi, 22 ottobre 1983: L'Osservatore Romano,
24.11.1983, inserto tabloid. La Carta si compone di
una Introduzione, un Preambolo e 12 Articoli. La data
ufficiale è quella della presentazione ai giornalisti,
avvenuta nella sala stampa della Santa Sede appunto
il 24.11.1983, come annota CivCatt 134(1983) IVI3204,
p. 581. Il testo diffuso in fascicoli nelle varie lingue
dalla Libreria Editrice Vaticana nella collana «Documenti
vaticani» porta la data 22 ottobre 1983.
(2) Seguendo la redazione di CivCatt 134(1983) IV/3204
pp. 583ss riportiamo «Fonti e riferimenti»
nella forma di note al piede anziché in appendice
al documento [ndr].
(3) Leone XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891,
n 9: EE 3/891; Conc. Vaticano II, Cost. Past. Gaudium
et spes, n. 24: Ev 1/1393.
(4) Pacem in terris, parte I: EV 2/7; Gaudium et spes,
48 e 50: n. 11.18; EV 1/1471.1478; Familiaris consortio,
19: n. 534s; EV 7/1554s; CIC can. 1056: n. 135.
(5) Gaudium et spes, 50: n. 19; EV 1/1479; Humanae vitae,
12: n. 63s; EV 31/598; Familiaris consorzio, 28: n.
561s; EV 7/1611s.
(6) LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891,
nn. 9 e 10: EE 3/891ss: Familiaris consortio, 28: n.
561s.
(7) Familiaris consorzio, 43: n. 613s.
(8) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris
consortio, 21: n. 541s: EV 7/1591s.
(9) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486: Familiaris
consortio, 42 e 45: nn. 612.619s; EV 7/1662.1669s.
(10) Familiaris consortio, 45: n. 620; EV 7/1670.
(11) Familiaris consortio, 46: n. 621; EV 7/1671.
(12) Familiaris consortio, 6 e 77: nn. 494.719; EV 7/1544.1769.
(13) Familiaris consortio, 3 e 46: nn. 479.481.622;
EV 7/1529.1531.1672.
(14) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672.
(15) LEONE XIII, Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891
, n. 9: EE 3/891: Pacem in terris, parte I: EV 2/7;
Gaudium et spes, 26: EV 1/1400; Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, 16,1.
(16) CIC cann. 1058 e 1077: nn. 138.163; Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, 16, 1.
(17) Gaudium et spes, 52: nn. 26; EV 1/1486; Familiaris
consortio, 81: n. 740 EV 7/1790.
(18) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris
consortio, 81 e 82: a 7410s; EV 7/1790s.
(19) Gaudium et spes, 52: n. 25; EV 1/1485; CIC can.
1057 § 1: n. 136; Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, 16, 2.
(20) Gaudium et spes. 52: n. 25; EV 1 /1485.
(21) Dignitatis humanae, 6: EV 1/1062.
(22) Gaudium et spes, 49: n. 16; EV 1/1476; Familiaris
consortio, 19 e 22: nn. 535.545s; EV 7/1585.1595s; CIC
can. 1135: n. 258; Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, 16, 1.
(23) Populorum progressio, 37: EV 2/1082; Gaudium et
spes, 50 e 87: n.19; EV 1/1479.1627; Humanae vitae,
10: n. 56-61; EV 3/596; Familiaris consortio, 30 e 46:
nn. 564-566.622; EV 7/1614-1616.1672.
(24) Familiaris consortio, 30: n. 566; EV 7/1616.
(25)Familiaris consortio, 30: n. 566; EV 7/1616.
(26) Gaudium et spes, 50: nn. 19; EV 1/1479.
(27) Gaudium et spes, 51: nn. 23; EV 1/1483; Familiaris
consortio. 26: n. 558; EV 7/1608.
(28) Humanae vitae, 14: n. 66-69: EV 3/600; CONGREGAZIONE
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dich. Quaestio de abortu
sull'aborto procurato, 18.11.1974: EV 5/662; Familiaris
consortio, 30: n. 566; EV 7/1616.
(29) GIOVANNI PAOLO II, Indirizzo alla Pontificia Accademia
delle scienze. 23.10.1982.
(30) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
25, 2; Dichiarazione sui diritti del fanciullo, Preambolo
e 4.
(31) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
25, 2.
(32) Familiaris consortio, 41: n. 610: EV 7/1660.
(33) Familiaris consortio, 77: n. 719; EV 7/1769.
(34) Pio XI, Lett. enc. Divini illius Magistri, 31.12.1929,
nn. 27-34: EE 5/351ss; Gravissimum educationis, 3: EV
1/826; Familiaris consortio, 36: n. 588s; EV 7/1638s;
CIC can. 793 e 1136: n. 259.
(35) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672.
(36) Gravissimum educationis, 7: EV 1/836; Dignitatis
humanae, 5: EV 1/1057 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio ai
capi delle nazioni firmatarie dell'Atto finale di Helsinki
sulla libertà di coscienza e di religione, n.
4 b: EV 7/566; Familiaris consortio, 40: n. 606s; EV
7/1656s: CIC can. 797.
(37) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Familiaris consortio,
37 e 40: n. 591-596.606; EV 7/1643-1646.1656.
(38) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Familiaris consortio,
40: n. 606; EV 7/1656.
(39) Familiaris consortio, 40: n. 607; EV 7/1657; CIC
can. 796.
(40) PAOLO VI, Messaggio per la III Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali, 11.5.1969; Familiaris consortio,
76: n. 713-717; EV 7/1763-1767.
(41) Familiaris consortio, 46: n. 622; EV 7/1672.
(42) LEONE XIII Lett. enc. Rerum novarum, 15.5.1891,
n. 10: EE 3/892ss;Familiaris consortio, 46: n. 621s;
EV 7/1671s; Convenzione internazionale sui diritti civili
e politici, n. 17.
(43) Gaudium et spes, 48 e 50: nn. 11.20; EV 1/1471.1480.
(44) Dignitatis humanae, 5: EV 1/1057; Messaggio sulla
libertà di coscienza e
di religione, n. 4 b: EV 7/566; Convenzione internazionale
sui diritti civili e politici, n. 18.
(45) Familiaris consortio, 44 e 48: nn. 616.618.625-627;
EV 7/1666-1668.1675-1677.
(46) Apostolicam actuositatem, 11: EV 1/957; Familiaris
consortio, 46 e 72: 622.700-702; EV 7/1672.1750-1752.
(47) Familiaris consortio, 44 e 45: nn. 616-620; EV
7/1668-1670.
(48) Laborem exercens, 10 e 19: EV 7/1429s.1476-79;
Familiaris consortio, 45: n.620; EV 7/1670; Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, 16,3 e 22; Convenzione
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,
n. 10, 1.
(49) Mater et magistra, 11: EE. 7/222ss; Laborem exercens,
10: EV 7/1429: Familiaris consortio, 45: n. 620; EV
7/1670; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
22 e 25; Convenzione internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali, n. 7 a ii.
(50) Familiaris consortio, 45 e 46: nn. 619-622; EV
7/1670.1672; Dichiarazioni universale dei diritti dell'uomo,
25,1; Convenzione internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali, nn. 9. 10,1 e 10,2.
(51) Gaudium et spes, 52: n. 26; EV 1/1486; Familiaris
consortio, 27: nn. 559s: EV 7/1609s.
(52) Laborem exercens, 19: EV 7/1476-79; Familiaris
consortio, 77: n. 718ss; EV 7/1768-1774; Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, 23.
(53) Laborem exercens, 19: EV 7/1476-79; Familiaris
consortio, 23 e 81: nn. 547-550.740; EV 7/1597-1600.1790.
(54) Familiaris consortio, 23: nn. 547-550; EV 7/1597-1600.
(55) Apostolicam actuositatem, 8: EV 1/945; Familiaris
consortio, 81: n. 740; EV 7/1790; Convenzione internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali, n. 11,1.
(56) Familiaris consortio, 77: nn. 720; EV 7/1770; Carta
sociale europea, 19.
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