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Corsi Prematrimoniali
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Matrimoni nel mese di luglio
Marisa e Fosco |
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La legislazione sul Matrimonio
LA COSTITUZIONE
l'art.29 della Costituzione: la Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio é ordinato
sull'eguaglianza morale giuridica dei coniugi, con i
limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
CODICE CIVILE
Art.143. Diritti e doveri reciproci
dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà,
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacità
di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.
Art.143bis. Cognome della moglie. La
moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito
e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che
passi a nuove nozze.
Art.144. Indirizzo della vita familiare
e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra
loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza
della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo
concordato.
Art.147. Doveri verso i figli. Il
matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di
mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto
delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli.
Art.148. Concorso negli oneri. I coniugi
devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo
precedente in proporzione alle rispettive sostanze e
secondo la loro capacità di lavoro professionale
o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti,
gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine
di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori
stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere
i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale,
su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente
ed assunte informazioni, può ordinare con decreto
che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione
agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge
o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione
e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo
debitore, costituisce titolo
esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono
proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla
notifica.
L'opposizione é regolata dalle norme relative
all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto
applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere,
con le forme del processo ordinario, la modificazione
e la revoca del provvedimento
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